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giovedì 29 agosto 2013

Commento personale sulla sentenza della Cassazione sul caso Mediaset da parte di un ignorante in materia.


Cari amici del PDL dopo aver letto (in precedenza) la sentenza della Corte di appello di Milano e oggi le 208 pagine della scrupolosa e minuziosa sentenza della Cassazione sul caso Mediasetda ignorante in materia, posso comunque tranquillamente dire la mia, come blogger, sulla questione.
Berlusconi Silvio da Arcore se la deve prendere con se stesso che all’epoca ha voluto strafare dopo essersi indebitato a dismisura ha trovato il modo di risolvere i propri problemi grazie anche a "Craxi". 
E gli è andata anche bene perché per i redditi degli anni 1996-1997-1998-1999 (complessivamente 301 miliardi di vecchie lire) il reato è stato dichiarato ormai estinto per (la solita) prescrizione.
Per risolvere i suoi problemi ed arricchirsi meglio è entrato in politica creando le frodi carosello. Il destinatario principale dei benefici derivanti da tali illeciti è risultato essere, a mezzo delle prove testimoniali e documentali, Silvio Berlusconi.
Se la deve prendere con se stesso per aver creato denaro occulto nei paradisi fiscali e numerose società offshore.

Per aver creato “un gioco dei gusci vuoti … con la finalità di evadere le tasse italiane". Per non essere riuscito a evitare di ricostruire il tutto con le testimonianze anche documentali contrarie alla sua difesa (per tutte la testimonianza del Pugnetti e la mail di un certo Schwalbe a Kaner) che lo condannano definitivamente e con le transazioni bancarie.
I testi hanno confermato che era BERLUSCONI Silvio a dare l’ultima parola negli affari della frode fiscale.

Se la deve prendere non con i giudici ma con i suoi avvocati che si sono attaccati e fissati troppo sulle questioni processuali, sui ripetuti impedimenti a comparire per le riunioni del Consiglio dei Ministri (dallo stesso convocate quando era già a conoscenza delle udienze in Tribunale) e fatto perdere tempo prezioso ai giudici che lo hanno giudicato (sono evidenti nella sentenza le continue bacchettate della Cassazione agli avvocati che hanno scambiato le mere irregolarità a cause di nullità).
L'altra verità è che Berlusconi Silvio da Arcore ha sempre tentato di sottrarsi alla giustizia.
Finanche a mezzo di un ricovero per “uveite” guarda caso “bilaterale” che non impediva all’imputato di stare in aula.
Se la deve prendere con i suoi stessi testi (alcuni non si sono neppure presentati in Tribunale) e quindi con i suoi avvocati perché non hanno pensato, invece, a demolire le accuse (che è cosa ben diversa) rivolte contro il loro assistito. 
In definitiva Berlusconi Silvio da Arcore ha preso in giro milioni di italiani. E' un evasore fiscale e non può certamente rappresentare le istituzioni italiane e tanto meno gli italiani a nulla rileva che una parte di questi lo vorrebbero ancora come loro leader.
Questo è il mio personale commento sulla questione.
Gli amici del PDL che vorranno discutere lo potranno fare sulla base della ineccepibile sentenza dei giudici di legittimità.
Non hanno alibi.


sabato 31 gennaio 2009

Da oggi le minacce tra vicini di casa molesti sono lecite.

La sentenza della Corte di cassazione, la n. 3492/09, secondo il mio umile pensiero creerà confusione in quanto approva che tra vicini di casa (condomini) particolarmente fastidiosi sia possibile proferire una frase del tipo: “te la farò pagare”.
E perché deve essere condannata una persona che proferisce le stesse identiche parole in un Bar, in un cortile qualsiasi o in una piazza di un centro cittadino?
Secondo i giudici della Corte di cassazione che hanno annullato una sentenza di condanna “perché il fatto non sussiste” pur considerando la frase una “minaccia” non costituisce reato se ad affermarla è un vicino di casa.
Bhà! È vero che la discussione si è verificata tra condomini particolarmente litigiosi ma in quante altre situazioni vengono proferite le stesse identiche parole?
La Corte ha evidenziato in motivazione che nel caso di specie la parola proferita “non è altro che una comprensibile reazione all'iniziativa dei vicini, alludendo alle iniziative giudiziarie che avrebbe intrapreso per rimuovere o inibire le situazioni illegittime in suo danno".
Questo tipo di “minaccia” non è altro che "il mero esercizio di legittima facoltà come tale inidonea ad integrare male ingiusto e ad incutere timore nei soggetti passivi, menomandone la sfera di libertà morale".
In questa causa credo che bisogna dare atto della bravura del difensore che ha trovato il modo di far assolvere la sua cliente anche se con questa sentenza mi pare si realizzi una netta disparità di trattamento.

lunedì 26 gennaio 2009

Adulti attenti a dove lasciate certi Dvd.

Il genere di Dvd adatti ai bambini sono questi!
Altri generi particolari chiudeteli nei cassetti.
Una sentenza da condividere solo in parte quella emessa dalla IV sezione della Corte di Cassazione (n. 2674/09).
Un genitore (padre) fu arrestato per “violenza sessuale” e “abusi” per aver lasciato incustoditi in casa in presenza di minori alcuni Dvd porno.
Successivamente rimesso in libertà e assolto per l’ipotizzato reato.
Lo stesso, non contento per la figuraccia, ha richiesto il risarcimento per l’ingiusta detenzione. Risarcimento che è stato rigettato dalla Corte d’appello e quindi con la sentenza in questione dalla Corte di Cassazione.
Secondo la mia umile opinione potevano trovare un altro capo di imputazione poiché quello individuato si è rivelato in sostanza errato.
Io avrei optato per il reato di “violenza privata” (art. 610 c.p.) anche se si trattava di minori. Perchè lasciare un Dvd del genere porno abbandonato in casa a disposizione di tutti è come dire ai bambini Vi "obbligo" o meglio Vi "costringo" a guardarlo.
Qualcuno può smentirmi?
Questo signore un reato sicuramente lo ha commesso.
La conferma viene dalla stessa Corte che ha precisato che un genitore che abbandona video pornografici praticamente a disposizione dei minori è colpevole due volte perchè disobbedisce all'obbligo di istruire ed educare la prole ed, infine, perché viola il principio di "tutela e sorveglianza" dei minori.
Per questo non condivido l’assoluzione di questo genitore.

sabato 17 gennaio 2009

La sentenza: solo rapporti protetti? Nozze nulle.


Foto di un matrimonio

Cari amici qualcuno è già al corrente altri no.
Tra i miei hobby preferiti c’è quello di essere aggiornato sulle sentenze e sulla giurisprudenza.
Ebbene oggi devo informarvi di una sentenza un po’ curiosa, un po’ seria e secondo me discutibile.
Una coppia al momento delle nozze avevano concordato di avere rapporti sessuali protetti in quanto l’uomo "era affetto dalla sindrome di Reiter" (una malattia grave che attraverso i rapporti sessuali si sarebbe potuta trasmettere sia alla moglie sia all'eventuale feto).
Il matrimonio tra i due è stato annullato dalla Sacra Rota e confermato dai giudici di merito.
A nulla è servito il ricorso della donna ai giudici di legittimità che con la sentenza n. 814/09 hanno stabilito che le nozze sono nulle se la coppia non concepisce figli e si limita ad avere solo rapporti protetti.
La stessa Corte ha chiarito che l'annullamento di un matrimonio concordatario per esclusione del “bonum prolis” ratificata dalla Chiesa "non trova ostacolo nella circostanza che la legge statale" non consideri i figli "essenziali allo sviluppo dell'unione coniugale".
Quindi, la nullità del matrimonio in questi casi sussiste sia per la Chiesa che per lo Stato.
Nella motivazione i Giudici hanno chiarito inoltre che "la non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di non procreazione, ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato cioè alla formazione di quella società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo dell'unione coniugale, come e' evidenziato dall'ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e la prole in una precisa analisi di diritti e doveri".
In sostanza, conclude la Corte, "la nullità del matrimonio concordatario è stata dichiarata per la concorde esclusione del “bonum prolis” da parte di entrambi i coniugi e, quindi, per una causa che la giurisprudenza di questa Corte, per quel margine di maggiore disponibilità che lo Stato si è imposto, in materia matrimoniale, nei confronti dell'ordinamento canonico rispetto agli altri ordinamento stranieri, ha costantemente riconosciuto non essere incompatibile con l'ordine pubblico italiano".
E voi che ne pensate?
Ritenuta giusta o no questa sentenza?

mercoledì 17 dicembre 2008

Interessante sentenza della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzioni tra enti che potrebbe interessare anche il porto turistico di Otranto.

Il porto di Otranto


Interessante sentenza della Corte Costituzionale circa il conflitto di attribuzioni tra enti che pubblico volentieri su questo blog a seguito del post sul nuovo porto turistico di Otranto (http://otrantino.blogspot.com/2008/12/otranto-si-ad-un-nuovo-grande-porto.html) se non altro perché la conoscenza di questa sentenza potrebbe evitare possibili contenziosi tra le società e gli enti pubblici che ad Otranto intendono realizzare il nuovo porto turistico.
Di seguito la sentenza integrale.


SENTENZA N. 412
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: - Giovanni Maria FLICK Presidente - Francesco AMIRANTE Giudice - Ugo DE SIERVO - Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso QUARANTA - Franco GALLO - Luigi MAZZELLA - Gaetano SILVESTRI - Sabino CASSESE - Maria Rita SAULLE - Giuseppe TESAURO - Paolo Maria NAPOLITANO - Giuseppe FRIGO - Alessandro CRISCUOLO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6^, prot. numero M-TRA/DINFR/9194, in data 17 settembre 2007, proposto con ricorso della Regione Molise, notificato il 23 novembre 2007, depositato in cancelleria il successivo 11 dicembre ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra enti 2007.
Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
udito l'avvocato Giovanni Di Giandomenico per la Regione Molise.
Ritenuto in fatto
1. La Regione Molise, con ricorso notificato il 23 novembre 2007 e depositato il successivo 11 dicembre, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato impugnando la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6^, prot. numero M-TRA/DINFR/9194, del 17 settembre 2007.
2. Detta nota è stata adottata dall'Amministrazione competente nell'ambito di una articolata vicenda, nel corso della quale la Regione Molise, con nota del 2 aprile 2007, chiedeva al Ministero dei trasporti di riconoscere, in virtù del principio di leale collaborazione, l'attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di porti turistici, dovendosi ritenere non rilevante l'inserimento degli stessi nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Il Ministero, invece, con l'atto oggetto del conflitto, rispondeva di considerare ascritta allo Stato (e per essa alla Capitaneria di Porto di Termoli) la competenza in ordine a tutti i porti inseriti nel richiamato d.P.C.m. del 1995, con inclusione anche dei porti turistici, finendo, in tal modo, per disconoscere le attribuzioni della Regione Molise in ordine alla concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Termoli alla ditta Marinucci Yachting Club per la realizzazione del relativo porto turistico.
3. Ciò premesso, la ricorrente prospetta un primo profilo di doglianza, deducendo che l'atto impugnato sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali di cui agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al riparto delle competenze amministrative delineato dall'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dall'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), nonché del principio di leale collaborazione.
La Regione afferma, inoltre, che la lesione delle proprie prerogative discenderebbe dall'essere l'atto in esame affetto da violazione di legge, in relazione all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché da eccesso di potere, incompetenza ed “illogicità manifesta”.
La nota sarebbe affetta dai suddetti vizi in quanto priva di adeguata motivazione ed in contrasto con il principio secondo il quale il conflitto di attribuzione deve essere risolto sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione dell'atto e dunque, nella specie, avendo riguardo alle norme costituzionali successive alla modifica del titolo V della parte II della Costituzione (sono richiamate le sentenze n. 324 del 2005; n. 364, n. 302 e n. 13 del 2003).
4. Nel giudizio non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri.
5. In data 12 giugno 2008, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (succeduto al Ministero dei trasporti), senza avere assunto alcuna veste processuale, ha depositato presso la cancelleria della Corte il dispaccio n. 2165 del 20 febbraio 2008, “con il quale la Direzione generale dei porti ha annullato il provvedimento oggetto di impugnazione da parte della Regione Molise”.
6. La Regione Molise ha depositato memoria, pervenuta a mezzo posta il 4 novembre 2008, con la quale, nel ribadire le difese svolte, ha rinnovato la domanda di accoglimento del ricorso proposto.
A sostegno delle proprie argomentazioni difensive, la ricorrente ha posto in evidenza la mancata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. All'udienza pubblica del 18 dicembre 2008, la Regione Molise ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto
1. Oggetto del contendere è la delimitazione delle competenze, statali e regionali concernenti le procedure amministrative per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito del porto turistico di Termoli.
In via preliminare, va osservato che, mentre deve essere riconosciuto tono costituzionale al conflitto con riguardo alla prospettata lesione degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, in quanto si verte sulla titolarità di attribuzioni costituzionalmente garantite, le censure di violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza ed “illogicità manifesta” della nota impugnata non possono trovare ingresso nel presente giudizio in quanto esse, attenendo a profili di illegittimità amministrativa dell'atto statale sono deducibili esclusivamente davanti ai giudici comuni.
2. Ancora in via preliminare, va rilevato che il deposito del dispaccio del Ministero dei trasporti n. 2165 del 20 febbraio 2008 è avvenuto in modo irrituale, non essendosi lo Stato costituito. Tale atto, quindi, a prescindere dal suo contenuto, più o meno satisfattorio, non può trovare ingresso nel presente giudizio e di esso, pertanto, non si può tenere conto.
3. Nel merito, il conflitto è fondato.
Con la nota impugnata il Ministero ha inteso riappropriarsi della competenza a provvedere sulle concessioni demaniali marittime relative al porto turistico di Termoli, così violando la competenza spettante alla Regione Molise nella materia de qua.
4. A questo proposito, giova ribadire che questa Corte (sentenze n. 344 e n. 255 del 2007; n. 90 e n. 89 del 2006; n. 322 del 2000) ha più volte avuto modo di precisare che il richiamo effettuato nell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) non comporta il conferimento a tale decreto di “efficacia legislativa”, né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficino, o comunque ad attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia. In altri termini - ha precisato la Corte - il richiamo del suddetto atto amministrativo vale semplicemente a definire per relationem la portata del limite introdotto dal citato decreto legislativo al conferimento di funzioni alle Regioni, ma con riguardo al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia di esso tuttora permanga.
La Corte ha ritenuto che “è da escludere, dunque, che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali, citate negli atti impugnati, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro "preminente interesse nazionale" (sentenza n. 89 del 2006).
D'altronde, il nuovo sistema di riparto delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale, nel citato d.P.C.m. del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative.
A ciò va aggiunto che la materia del turismo è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione (citate sentenze n. 255 del 2007 e n. 90 del 2006).
5. Le suddette considerazioni valgono anche nel caso di specie, atteso che deve ritenersi in contrasto con il delineato riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia portuale la rivendicazione di una generale competenza statale nella materia stessa.
In proposito, deve osservarsi come la circostanza che le suddette pronunce di questa Corte, per la parte dispositiva, non possano che spiegare effetti in ordine al caso concreto, oggetto della decisione, non esclude affatto che l'Amministrazione statale, in una doverosa prospettiva di leale collaborazione con gli enti territoriali, adotti tutte quelle misure volte a riconoscere agli stessi, ai fini di un effettivo esercizio, la titolarità delle funzioni amministrative in materia, secondo le indicazioni fornite più volte dalla Corte.
6. Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Molise, va dichiarato che non spettava allo Stato affermare la propria competenza nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale nell'ambito del porto turistico di Termoli. Di conseguenza deve essere annullata la impugnata nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, del 17 settembre 2007.
7. Quanto sin qui affermato, d'altronde, come già ritenuto da questa Corte (sentenze n. 255 del 2007, n. 90 e n. 89 del 2006), non esclude che lo Stato possa procedere per il futuro, con la necessaria partecipazione delle Regioni interessate in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti, e dunque anche a quello in questione, per la sua dimensione ed importanza, quel carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato sul porto stesso e sulle connesse aree portuali.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto turistico di Termoli;
annulla, per l'effetto, la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6^, prot. numero M-TRA/DINFR/9194, del 17 settembre 2007, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to: Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

domenica 14 dicembre 2008

Finalmente! Un po’ di chiarezza sui regali per vincere un concorso!

Sono d’accordo con la decisione dei giudici della Corte di cassazione (sent. 46065) che hanno deciso di dare uno STOP, loro dicono ai regalini, ma io dico ai regaloni, visto che due donne per un aiutino a superare un concorso hanno ricevuto alcuni gioielli di valore.
Una abitudine tutta italiana questa di pensare sempre al regalino per qualsiasi cosa uno debba fare oppure ottenere anche quando si tratta di un “diritto”.
Una pratica che non riguarda ovviamente solo i concorsi.
I giudici della Corte hanno stabilito che questa “pratica” non è un gesto di cortesia ma una vera e propria retribuzione di un atto corruttivo che nel pubblico impiego non doveva già esistere per regolamento ed etica professionale.
Con sentenza n. 46065 i giudici hanno quindi condannato due commissarie d’esame di un pubblico concorso per il reato di corruzione.
Sembra che nel caso di specie fosse stato manovrato il conferimento del candidato alla commissione di cui faceva parte il commissario che aveva accettato il regalino e di caldeggiarne la valutazione.
La stessa sorte è arrivata anche al padre dell'aspirante maestro.
Inutili quindi i motivi di ricorso degli imputati che anche in Cassazione hanno sostenuto che i regali erano solo degli omaggi di cortesia.
Ma per favore ….
Speriamo che questa sentenza sia di insegnamento ….. a quanti praticano questo genere di attività.

giovedì 11 dicembre 2008

Interessante sentenza sull'eccesso di velocità del Giudice di Pace di Lecce.

Uno dei tanti modi leciti (?) di multare i cittadini

Il Giudice di pace di Lecce, l'Avv. Nicola Brunetti, con una sentenza depositata il 13 ottobre u.s. ha annullato un verbale della Polizia Municipale elevato per eccesso di velocità sulla Lecce - Lequile.
Strada non indicata “come pericolosa” dal Prefetto di Lecce con decreto come previsto dal c..d.s.. Quindi, secondo il Giudice di pace, l'infrazione, andava contestata immediatamente come previsto dall’art. 200, comma 1, del C.d.s..
Di seguito l'interessante sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. Nicola Brunetti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del molo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 28.3.2008, promossa da: xxx yyy, difeso dall’avv. Alfredo Matranga e Maria Grazia Marinosci, domiciliataria, RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI LECCE, in persona del sindaco pro-tempere, difeso dal Ten. Col sss ffff, delegato, RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21.11.2007, xxx yyy proponeva opposizione avverso il verbale n. VX 463 7/2007 della polizia municipale di Lecce, redatto in data 11.9.2007 con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di Euro 148,00, oltre accessori, per presunta violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada, accertata con apparecchiatura denominata Trafflpax Speedophot.
Il ricorrente eccepiva la mancanza di contestazione immediata del verbale, ed altro.
Esibiva copia del verbale di accertamento notificatagli.
L’amministrazione resistente si costituiva contestando l’assunto dell’opponente.
Il 28.3.2008 la causa veniva trattenuta per la decisione con lettura del dispositivo in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e va accolto.L’art. 201 C.d.S, dopo la recente modifica, ha escluso l’obbligo di contestazione immediata nel caso di strade indicate dal Prefetto competente con apposito decreto. Non risulta dagli atti che la strada ove è stata rilevata l’infrazione in questione rientri in tale casistica.L’infrazione non è stata contestata immediatamente, così come previsto sia dall’art. 200 comma 1 del Codice della Strada, sia dalla Corte di Cassazione con pronuncia I° Febbraio - 3 Aprile 2000 n. 4010, con ciò ledendo il diritto del cittadino ad esporre eventuali osservazioni e giustificazioni. Inoltre, a norma dell’art. 201 C.d.S.. i motivi che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata, devono essere, con congrua e non generica nè preordinata esposizione, indicati nel verbale da notificare al trasgressore. Nel verbale impugnato si legge: “Velocità rilevata con apposito apparecchio che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo dopo che il veicolo oggetto della rilevazione è a distanza dal posto di accertamento e comunque la pattuglia a valle, appositamente predisposta, era impegnata nella contestazione di altra violazione ai limiti di velocità”. Tale motivazione oltre che generica e “standardizzata” appare confusa e contraddittoria perché non è dato capire se l’infrazione non è stata contestata immediatamente perché l’apparecchiatura consente la rilevazione dell’illecito in tempo successivo o perché la pattuglia era impegnata in altra contestazione. Ora, pur non intendendo questo giudice vagliare l’organizzazione del servizio della P.A. per la rilevazione e contestazione immediata delle infrazioni, non può ignorarsi che presso questo Ufficio pendono centinaia di ricorsi contro il Comune di Lecce per fattispecie identiche nelle quali i verbalizzanti hanno fornito sempre le medesime giustificazioni. Tali giustificazioni non possono ritenersi valide e plausibili, considerato che, non rientrando la via Lequile (pressi distributore benzina Api) tra le strade individuate dal Prefetto nelle quali non è necessario procedere alla contestazione immediata, di fatto, dato l’alto numero di mancate contestazioni, beneficia, ingiustificatamente, dello stesso regime di dette strade. Tutte le altre questioni restano assorbite. Quanto sopra detto rende illegittimo il verbale di accertamento di cui innanzi che va quindi annullato con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Lecce accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale n° VIX 4637/07 della Polizia Municipale di Lecce con ogni conseguenza di legge. Spese compensate.
Lecce, 28.3.08.

venerdì 5 dicembre 2008

Interessante sentenza sui punti della patente e sulla competenza a decidere.

Merita di essere segnalata la sentenza del 29.7.08 n. 20564 della Corte di cassazione civile - Sezione Unite - la quale ha stabilito, tra l’altro, che in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria non è affatto preclusa l’impugnativa della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per recupero del punteggio.
Di seguito la sentenza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 29 luglio 2008, n. 20564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Carbone Primo Presidente Rel. Dott. Giovanni Prestipino Presidente di sez. Dott. Roberto Preden Presidente di sez. Dott. Maria Gabriella Luccioli Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Pasquale Picone Consigliere Dott. Fabrizio Forte Consigliere Dott. Ettore Bucciante Consigliere Dott. Giovanni Amoroso Consigliere 
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, PREFETTO DI TREVISO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti -
Contro G.L. - intimato -
Avverso la sentenza n. 805/04 dei Giudici di pace di TREVISO, depositata il 28/07/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/08 dal presidente dott. Vincenzo Carbone;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'A.G.O., rimessione a sezione semplice per l'ulteriore corso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice di pace di Treviso, L. G. proponeva opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione di norma sulla circolazione stradale elevato dalla Polizia stradale di Venezia il 3.7.2003, limitatamente alla sanzione di decurtazione dei punti della patente, allegando di aver provveduto alla sanzione pecuniaria.
Con sentenza del 28.7.2004, il giudice di pace accoglieva l'opposizione, ritenendo illegittima la sanzione della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per il recupero del punteggio.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il di fatto di giurisdizione del giudice ordinario avverso il provvedimento di decurtazione dei punti dalla patente per infrazione stradale, a norma dell'art. 126-bis cod. strada [1], ritenendo che tale giurisdizione si appartenga al G.A.
Ritiene il ricorrente che il provvedimento di decurtazione suddetto non attenga all'accertamento della violazione stradale, venendo effettuato proprio allorché detto accertamento è ormai concluso.
Il motivo è infondato.
L'art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992 statuisce che “all'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 1-bis qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente”.
Ne consegue che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione,quali quelli di decurtazione progressiva di punti (cfr. Cass. S.U. 11/02/2003, n. 1993; Cass. S.U. 07/02/2006, n. 2519; Cass. S.U. 06/02/2006, n. 2446; Cass. S.U. 19/04/2004, n. 7459).
Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi, anche perché un'interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23, L. n. 689 del 1981 nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorché risultino esauriti tutti i punti), mentre la consentisse per la sospensione, urterebbe contro l'omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada, determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 cost. (C. cost. 12 febbraio 1996, n. 31).
Va quindi affermata la giurisdizione dell'A.G.O.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 204-bis cod. strada, assumendo che, effettuato il pagamento in misura ridotta, risulta esaurita l'opzione tra tale pagamento e l'opposizione, per cui quest'ultima sarebbe inammissibile.
Il motivo è infondato.
L'art. 202, c. 1., d.lgs. n. 285/1992 statuisce che «per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
L'art. 203, c. 1, d.lgs. n. 285/2992 statuisce che “il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione….”.
L'art. 204-bis, c. 1, d.lgs. n. 285/1992 statuisce che: “Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione”.
Da tale quadro normativo deriva che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il “pagamento in misura ridotta” solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione preclude, a norma degli artt. 202 e 203, primo comma, del codice della strada, il ricorso amministrativo (o giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all'impugnazione (Cass. 17/10/2005, n. 20100; Cass. n. 6167/2003).
Pertanto, quando nessun pagamento è ancora stato effettuato, il procedimento giurisdizionale è correttamente avviato, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione; né trova in tale successivo evento motivo di improseguibilità, in quanto l'uso alternativo dei rimedi offerti dalla legge non è piu' praticabile una volta che sia stato attivato uno di essi (electa una via no datur recursus ad alteram).
Sennonché, proprio per la costruzione normativa dell'art. 202 cod. strada, secondo cui il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, per le stesse non vi è preclusione all'opposizione al prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento in misura ridotta.
Tale pagamento in misura ridotta, infatti, comporta solo un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata (che della sanzione pecuniaria è il presupposto necessario giuridico-fattuale), ma, proprio perché il pagamento non influenza le sanzioni accessorie, non è impeditivi delle opposizioni (di cui agli artt. 203 e 204 bis cod. str.) che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione né la sanzione pecuniaria né la violazione contestata (ad esempio, perché la violazione già astrattamente non contemplava tale sanzione accessoria o non la prevedeva nella misura applicata).
Tanto si è verificato nella fattispecie, avendo l'opponente contestato davanti al giudice di pace non la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata (per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta), ma l'illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per recupero del punteggio.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Il Presidente est. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 LUGLIO 2008.


domenica 30 novembre 2008

Iva sui rifiuti? Secondo il Codacons sarebbe illegittima.




Il Codacons sembra aver presentato qualche giorno fa una iniziativa legale che riguarda molti cittadini sopratutto quelli che esborsano molti soldi per la tarsu.
Ora l'associazione dei consumatori intende chiedere la restituzione dell’Iva pagata negli ultimi dieci anni sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti.
Tale iniziativa sembra essere stata avviata sulla base di una sentenza della Corte di Cassazione, da me poco condivisibile in quanto, questa, ora creerà una grande confusione, che ha stabilito che la somma pecuniaria che i cittadini pagano per lo smaltimento dei rifiuti è una tassa e non una tariffa.
Ma la "tassa" per lo smaltimento dei rifiuti non è stata forse sostituita con la "tariffa" nel 2006 ? (Legge finanziaria 23.12.05 n. 266).
Io ho l'impressione che qui ci prendono tutti per il culo....
Conseguentemente secondo Codacons l'applicazione dell'iva sarebbe illegittima.
E se l’aggravio dell’iva è illegittimo allora secondo Codacons si può chiedere il rimborso.
Ora non ci resta che fare due conti e valutare se aderire o meno alla class-action predisposta on line da Codacons.
In ogni modo chiunque volesse aderire all'iniziativa di Codacons può semplicemente collegarsi al sito http://www.codacons.it/.

Io personalmente non condivido in generale che si aggiunga l'iva e quindi una tassa ad un'altra "tassa" o come hanno pensato bene di chiamarla "tariffa" in quanto per me pari sono.
Questa sentenza sicuramente avrà un seguito basterebbe vedere per esempio le voci sulle bollette che ci arrivano al proprio domicilio per le quali viene un mal di testa a tutti coloro che leggono quelle voci.

Ma creare confusione è nel Dna di noi Italiani. Chi vivrà vedra.

Io dico la mia.

giovedì 6 novembre 2008

Interessante sentenza sul lampeggio dei fari durante il sorpasso notturno.

Merita di essere segnalata la Sentenza n. 40914/08 della Corte di cassazione - IV sez. penale - che ha stabilito, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, l'obbligo durante la guida notturna del lampeggio dei fari prima del sorpasso di una auto che precede.

Quindi d'ora in avanti chi si trova alla guida di una autovettura di notte e intende effettuare un sorpasso di un auto che lo precede "deve" sempre lampeggiare.

Io, che nella vita, ho effettuato lunghi viaggi, nella maggioranza dei casi sempre di notte, condivido pienamente questa decisione.

Certamente non si potrà abusare degli "abbaglianti" in quanto la Corte di cassazione ha specificato solo l'obbligo di "lampeggiare" in ossequio anche alle regole di comune prudenza ma anche in forza dell'obbligo imposto dai commi 1 e 4 dell’art. 153 cod. strad..
La sentenza è condivisibile in quanto tale operazione consente di avere più visibilità ancor prima di effettuare il sorpasso per cui il conducente che si trova davanti d'ora in avanti non può ritenersi "disturbato" da un uso intermittente (breve) dei proiettori di profondità.
Il lampeggiare secondo la Corte sarebbe la prova dell'intenzione di effettuare il sorpasso e quindi una manovra potenzialmente pericolosa.

martedì 30 settembre 2008

Un problema, quello delle discariche, che riguarda tutto il Salento e forse potrebbe attenuarsi dopo la sentenza del T.A.R. Puglia sezione di Lecce.

Alcuni articoli sulle odiate discariche a cielo aperto sono stati da me direttamente trattati anche in questo blog.
Ora arriva una sentenza del T.A.R. Puglia sezione di Lecce che conferma il mio personale convincimento e che quindi condivido pienamente, ovvero, che anche i proprietari dei terreni devono fare la loro parte.
Ebbene l'amministrazione locale del Comune di Casarano (Lecce) aveva emesso un'ordinanza sindacale nei confronti di un proprietario di un terreno dopo aver avuto lei stessa una richiesta di sgomberare il materiale abbandonato ai bordi del terreno da parte del proprietario. L'aministrazione locale, invece, con coraggio e bisogna darne atto, ha intimato, allo stesso, con una ordinanza sindacale la rimozione dei rifiuti abbandonati.
Il proprietario, pertanto, non ritenendosi colpevole di ciò aveva impugnato l’ordinanza innanzi al T.A.R. il quale ha confermato la legittimità del provvedimento anche perculpa in vigilando”.
Questa sentenza la ritengo coerente e molto importante poiché solo in questo modo si può incominciare a vedere meno discariche a cielo aperto perlomeno nei terreni dei privati.
Altro discorso è invece quando si tratta di terreni pubblici. Materia che non credo tarderà ad essere trattata.
Quindi il T.A.R. Puglia sezione di Lecce con questa sentenza che farà da apri pista ha stabilito (30.1.08) che i rifiuti abbandonati dovrà smaltirli il proprietario del fondo soprattutto se non ha fatto in modo di impedire, per esempio prevedendo un recinto, l’abbandono dei rifiuti.

Attenti a non abbandonare gli animali in auto sotto il sole: è reato.

Lo conferma ancora una volta la Corte di Cassazione (sent. 175/08) .
Abbandonare il proprio cane in condizioni incompatibili con la natura dello stesso, “tanto che cercava l'ombra tra i sedili”, all'interno della propria autovettura, posteggiata al sole per oltre un'ora ad una temperatura superiore ai 30 gradi è rischioso.
Si può subire non solo un processo ma anche una ammenda ai sensi del vigente art. 727 c.p..

Un cittadino Otrantino vince il ricorso contro il Comune di Vernole per la multa con il Traffipax Speedophot.

Con la sentenza, contro il Comune di Vernole, il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Pasquale Corleto, ha dato ragione a O.A. cittadino di Otranto difeso dall'Avv. Antonio CARONE con studio legale in Otranto.


Con ricorso depositato il 9 marzo 2007 O.A. ricorreva al Giudice di Pace di Lecce per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento del Prefetto di Lecce che aveva rigettato il ricorso amministrativo avverso un verbale di accertamento elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Vernole per la violazione dell'art. 142, comma 8, del c.d.s. poiché il giorno 6.7.06 il conducente del veicolo circolava nel territorio del Comune di Vernole (litoranea Otranto-San Cataldo) alla velocità di Km/h 77 superando il limite massimo che era invece di 50 Km/h.

L'accertamento veniva effettuato mediante l'autovelox Traffipax Sppedophot che a dire della Polizia Municipale consente la determinazione dell'illecito solo in tempo successivo.

La motivazione della Polizia Municipale circa la mancata contestazione immediata risiedeva nel fatto che la pattuglia a valle era impegnata nella contestazione di altra analoga violazione.

L'amministrazione resistente non si costituiva ritualmente in giudizio quindi veniva dichiarata contumace.

Nel merito il Giudice di pace, con la sentenza n. 4673/07, depositata il 29.1.08, nell'accogliere il ricorso di O.A. sosteneva che l'appararecchio Traffipax Speedophot era soltanto omologato ma non sottoposto alla dovuta taratura iniziale e periodica.

Né poteva costituire prova della taratura dell'apparecchiatura utilizzata il certificato prodotto dall'organo accertatore solo in copia fotostatica privo della attestazione di conformità all'originale.

Conseguentemente il verbale di accertamento impugnato è stato ritenuto illegittimo e quindi annullato ivi compresa la comunicazione della decurtazione dei punti.

Il fatto non condiviso però dall'Avv. Antonio CARONE, dello Studio legale di Otranto, è l'uso sempre più diffuso e non sempre giustificato da parte dei Giudici di Pace di compensare le spese di giudizio che arreca certamente svantaggi ai cittadini.

Un vigile in borghese ti fa la multa ? Sarà nulla come se non l'avesse mai fatta.

La Corte di cassazione, sez. civile, con la sentenza n. 5771/08 ha affermato che le multe redatte da un vigile della Polizia Municipale in borghese possono essere, in sostanza, cestinate.

La Corte di cassazione, con il parere contrario della pubblica accusa, ha sostenuto che quando l'agente non è in servizio e non indossa la divisa non è tenuto a multare gli automobilisti poichè "non riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria".

E' vero inoltre che gli agenti quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza e mediante l'uso di appositi capi di vestiario.

Tuttavia ritengo che l'esito sfavorevole del ricorso sia dovuto a causa di un fattore determinante ovvero l'aver ammesso alla Corte di cassazione che è stato lo stesso agente di Polizia Municipale a redigere il verbale di contestazione.

Agente che occorre dire si trovava a bordo della propria autovettura e nel flusso del traffico.

Un errore che poteva evitare tranquillamente facendo intervenire un collega.

Infatti vi sono norme del c.d.s che consentono anche al singolo cittadino di segnalare la violazione al c.d.s..

Nelle gare d'appalto l'invio di un documento via fax è valido ?

Ormai la pubblica amministrazione e i cittadini si devono rendere conto che la legge esiste è va applicata.

Il T.A.R. Lazio, Sez. III quater, ha confermato:

"La comunicazione a mezzo fax, essendo attuata mediante l'utilizzo di un sistema che consente di documentare sia la partenza che la ricezione del messaggio con il c.d. rapporto di trasmissione, è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l'effettività della comunicazione stessa, quindi a far decorrere termini perentori senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire prova ulteriore quando il rapporto di trasmissione indichi che questa è avvenuta regolarmente"

"In tal senso si era del resto già mossa la normativa precedente (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) che consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (art. 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (art. 43, comma 3) tanto è vero che "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale" (art. 43, comma 6 e art. 45 del codice dell'amministrazione digitale art. 45 d.lgs 82 del 2005).

Devi fare un concorso ? Attenzione a quello che si autocertifica.

Partecipi ad un concorso pubblico ? Bisogna stare attenti a quello che si autocertifica perchè si può essere denunciati.

Per esempio si può essere iscritto nel registro degli indagati e non saperlo nemmeno.

Ma in questo caso la Corte di Cassazione, sez. V, ha "precisato" con la sentenza n. 11625/08 che anche se iscritto nel registro degli indagati e anche se il cittadino ne è a conoscenza non significa avere un procedimento pendente.

Per cui la persona iscritta nel registro degli indagati può partecipare ai concorsi è può dichiarare nell'istanza di non avere procedimenti penali in corso senza incorre - nel caso specifico - in alcun reato come invece ritenuto in precedenza per un quarantenne di Bergamo che al momento di sottoscrivere la domanda per un concorso era indagato per minacce.

Alla scoperta dell'iscrizione nel registro degli indagati il Bergamasco fu denunciato e condannato. Ed ora è stato assolto dalla Suprema Corte perchè "l'iscrizione nel registro degli indagati non viene portata a conoscenza dell'interessato" inoltre perchè si può parlare di carichi pendenti solo nel caso in cui sia stata "promossa l'azione penale".

Tempi duri per gli imprenditori furbi e gli amministratori della P.A..

Dal 29.3.08 i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento nei confronti degli imprenditori di un importo superiore a 10.000 euro, procedono alla verifica, inoltrando, secondo le modalita' di cui all'articolo 4 del D.M. di seguito specificato apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. la società concessionaria dei servizi di riscossione che attraverso i sistemi informatici verificherà la posizione del beneficiario nei confronti dello Stato.

La stessa darà poi il parere entro cinque giorni. Solo decorso tale termine il soggetto pubblico potrà procedere al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Decisione, questa, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Padoa Schioppa, che io condivido pienamente.

Le disposizioni sono previste nel D.M. del 18.1.08, n. 40 pubblicato nella G.U. n. 63 del 14.3.08 e fanno riferimento all'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.73, n. 602.

L'agenzia delle Entrate immorbidisce l'impatto della norma che riguarda le detrazioni Irpef relative all'acquisto dei medicinali.

Merita di essere riportata la decisione dell'Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 30/E del 28 marzo u.s. ammorbidisce l'impatto delle norme (finanziaria 2007) che riguardavano le deduzioni/detrazioni Irpef relative agli acquisti dei medicinali ovvero la diversa forma degli scontrini.

Le nuove disposizioni entrate in vigore il 1° luglio 2007 tentavano di ammorbidire nel periodo sino al 31.12.07 l'impatto sui contribuenti in difficoltà. In questo arco temporale si ritenevano validi anche gli scontrini che riportavano a mano l'indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco privi delle indicazioni sul medicinale acquistato purché integrati da un documento rilasciato dal farmacista che attestasse natura, quantità e qualità del prodotto venduto.

In base alla circolare i farmacisti sarebbero esonerati dal rilasciare la propria dichiarazione e per ovviare alle (presunte) difficoltà tecniche di adeguamento della strumentazione le spese sanitarie sostenute per acquistare medicinali nel periodo dal 1.7.07 al 31.12.07 potranno essere certificate quindi tramite scontrino incompleto purchè si autocertifichi di proprio pugno con foglio a parte indicando il codice fiscale la natura, la qualità e la quantità di farmaci acquistati.

Importanti però sono le ultime battute della circolare datata 28.3.08 che ricordano che per certificare le spese sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2008 sarà indispensabile avere idonea documentazione consistente nella fattura o nello scontrino parlante.

In sostanza il cittadino viene nuovamente messo in difficoltà !

Quando mai un farmacista rilascierà la fattura per 2 o 3 euro quando non è in possesso dello scontrino parlante ? Non si farebbe prima a obbligare il farmacista a rilasciare la fattura ed eliminare lo scontrino anche quello "parlante" ?

Io non condivido affatto questa circolare e voi ?

Cari automobilisti attenti perché in caso di sinistri guidare con prudenza non basta.

È tutto vero. Vi scontrate con un conducente ubriaco ? Attenti perché rischiate di pagare voi stessi parte dei danni. Con una sentenza, che non condivido assolutamente, la Corte di cassazione ha sostenuto che l'automobilista deve “prevedere” anche la spericolatezza degli altri.
Io credo che questa sentenza creerà notevole confusione e in futuro gravi disagi ai cittadini che in materia di incidenti stradali sono sempre più maltrattati dal potere delle compagnie di assicurazione.
La sentenza della Corte di cassazione con la quale si sostiene che guidare con prudenza non basta ad evitare una responsabilità in caso di incidente è la n. 12361 del 7/2 - 20/3 u.s..
Nel caso in questione un uomo è stato ritenuto responsabile perché nel guidare un’autovettura in stato di ebbrezza e scontrandosi in un incrocio con un motorino sul quale viaggiano due minorenni uno di questi era deceduto. I giudici di merito diedero la colpa esclusiva all’uomo. Ora la Suprema Corte, avendo accolto il suo ricorso evidentemente ben motivato ha rimesso tutto in discussione compreso le reali responsabilità del conducente il motorino. La Corte ha ritenuto che il ciclomotorista – specie nelle aeree di intersezione - doveva mettere in conto nei limiti della normale prevedibilità l'altrui condotta imprudente o negligente e persino, imperita.
Spetterà alla Corte d'appello di Bologna ora decidere la causa con una motivazione evidentemente più congrua.

Novità per le bollette telefoniche.

Con un provvedimento pubblicato sulla GU del 3.4.08 il garante della privacy, autorizza, a partire dal 1.7.08, i fornitori di servizi di comunicazione ad riportare la numerazione completa delle chiamate (c.d. in chiaro).
Le compagnie telefoniche che intendono avvalersi di questa facoltà dovranno informare i propri utenti inviando loro una dettagliata informativa unitamente alle fatture e per due volte consecutive.
Gli utenti a loro volta possono chiedere la copertura delle ultime tre cifre.