mercoledì 17 dicembre 2008

Interessante sentenza della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzioni tra enti che potrebbe interessare anche il porto turistico di Otranto.

Il porto di Otranto


Interessante sentenza della Corte Costituzionale circa il conflitto di attribuzioni tra enti che pubblico volentieri su questo blog a seguito del post sul nuovo porto turistico di Otranto (http://otrantino.blogspot.com/2008/12/otranto-si-ad-un-nuovo-grande-porto.html) se non altro perché la conoscenza di questa sentenza potrebbe evitare possibili contenziosi tra le società e gli enti pubblici che ad Otranto intendono realizzare il nuovo porto turistico.
Di seguito la sentenza integrale.


SENTENZA N. 412
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: - Giovanni Maria FLICK Presidente - Francesco AMIRANTE Giudice - Ugo DE SIERVO - Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso QUARANTA - Franco GALLO - Luigi MAZZELLA - Gaetano SILVESTRI - Sabino CASSESE - Maria Rita SAULLE - Giuseppe TESAURO - Paolo Maria NAPOLITANO - Giuseppe FRIGO - Alessandro CRISCUOLO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6^, prot. numero M-TRA/DINFR/9194, in data 17 settembre 2007, proposto con ricorso della Regione Molise, notificato il 23 novembre 2007, depositato in cancelleria il successivo 11 dicembre ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra enti 2007.
Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
udito l'avvocato Giovanni Di Giandomenico per la Regione Molise.
Ritenuto in fatto
1. La Regione Molise, con ricorso notificato il 23 novembre 2007 e depositato il successivo 11 dicembre, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato impugnando la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6^, prot. numero M-TRA/DINFR/9194, del 17 settembre 2007.
2. Detta nota è stata adottata dall'Amministrazione competente nell'ambito di una articolata vicenda, nel corso della quale la Regione Molise, con nota del 2 aprile 2007, chiedeva al Ministero dei trasporti di riconoscere, in virtù del principio di leale collaborazione, l'attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di porti turistici, dovendosi ritenere non rilevante l'inserimento degli stessi nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Il Ministero, invece, con l'atto oggetto del conflitto, rispondeva di considerare ascritta allo Stato (e per essa alla Capitaneria di Porto di Termoli) la competenza in ordine a tutti i porti inseriti nel richiamato d.P.C.m. del 1995, con inclusione anche dei porti turistici, finendo, in tal modo, per disconoscere le attribuzioni della Regione Molise in ordine alla concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Termoli alla ditta Marinucci Yachting Club per la realizzazione del relativo porto turistico.
3. Ciò premesso, la ricorrente prospetta un primo profilo di doglianza, deducendo che l'atto impugnato sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali di cui agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al riparto delle competenze amministrative delineato dall'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dall'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), nonché del principio di leale collaborazione.
La Regione afferma, inoltre, che la lesione delle proprie prerogative discenderebbe dall'essere l'atto in esame affetto da violazione di legge, in relazione all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché da eccesso di potere, incompetenza ed “illogicità manifesta”.
La nota sarebbe affetta dai suddetti vizi in quanto priva di adeguata motivazione ed in contrasto con il principio secondo il quale il conflitto di attribuzione deve essere risolto sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione dell'atto e dunque, nella specie, avendo riguardo alle norme costituzionali successive alla modifica del titolo V della parte II della Costituzione (sono richiamate le sentenze n. 324 del 2005; n. 364, n. 302 e n. 13 del 2003).
4. Nel giudizio non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri.
5. In data 12 giugno 2008, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (succeduto al Ministero dei trasporti), senza avere assunto alcuna veste processuale, ha depositato presso la cancelleria della Corte il dispaccio n. 2165 del 20 febbraio 2008, “con il quale la Direzione generale dei porti ha annullato il provvedimento oggetto di impugnazione da parte della Regione Molise”.
6. La Regione Molise ha depositato memoria, pervenuta a mezzo posta il 4 novembre 2008, con la quale, nel ribadire le difese svolte, ha rinnovato la domanda di accoglimento del ricorso proposto.
A sostegno delle proprie argomentazioni difensive, la ricorrente ha posto in evidenza la mancata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. All'udienza pubblica del 18 dicembre 2008, la Regione Molise ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto
1. Oggetto del contendere è la delimitazione delle competenze, statali e regionali concernenti le procedure amministrative per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito del porto turistico di Termoli.
In via preliminare, va osservato che, mentre deve essere riconosciuto tono costituzionale al conflitto con riguardo alla prospettata lesione degli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, in quanto si verte sulla titolarità di attribuzioni costituzionalmente garantite, le censure di violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza ed “illogicità manifesta” della nota impugnata non possono trovare ingresso nel presente giudizio in quanto esse, attenendo a profili di illegittimità amministrativa dell'atto statale sono deducibili esclusivamente davanti ai giudici comuni.
2. Ancora in via preliminare, va rilevato che il deposito del dispaccio del Ministero dei trasporti n. 2165 del 20 febbraio 2008 è avvenuto in modo irrituale, non essendosi lo Stato costituito. Tale atto, quindi, a prescindere dal suo contenuto, più o meno satisfattorio, non può trovare ingresso nel presente giudizio e di esso, pertanto, non si può tenere conto.
3. Nel merito, il conflitto è fondato.
Con la nota impugnata il Ministero ha inteso riappropriarsi della competenza a provvedere sulle concessioni demaniali marittime relative al porto turistico di Termoli, così violando la competenza spettante alla Regione Molise nella materia de qua.
4. A questo proposito, giova ribadire che questa Corte (sentenze n. 344 e n. 255 del 2007; n. 90 e n. 89 del 2006; n. 322 del 2000) ha più volte avuto modo di precisare che il richiamo effettuato nell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) non comporta il conferimento a tale decreto di “efficacia legislativa”, né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficino, o comunque ad attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia. In altri termini - ha precisato la Corte - il richiamo del suddetto atto amministrativo vale semplicemente a definire per relationem la portata del limite introdotto dal citato decreto legislativo al conferimento di funzioni alle Regioni, ma con riguardo al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia di esso tuttora permanga.
La Corte ha ritenuto che “è da escludere, dunque, che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali, citate negli atti impugnati, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro "preminente interesse nazionale" (sentenza n. 89 del 2006).
D'altronde, il nuovo sistema di riparto delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale, nel citato d.P.C.m. del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative.
A ciò va aggiunto che la materia del turismo è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione (citate sentenze n. 255 del 2007 e n. 90 del 2006).
5. Le suddette considerazioni valgono anche nel caso di specie, atteso che deve ritenersi in contrasto con il delineato riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia portuale la rivendicazione di una generale competenza statale nella materia stessa.
In proposito, deve osservarsi come la circostanza che le suddette pronunce di questa Corte, per la parte dispositiva, non possano che spiegare effetti in ordine al caso concreto, oggetto della decisione, non esclude affatto che l'Amministrazione statale, in una doverosa prospettiva di leale collaborazione con gli enti territoriali, adotti tutte quelle misure volte a riconoscere agli stessi, ai fini di un effettivo esercizio, la titolarità delle funzioni amministrative in materia, secondo le indicazioni fornite più volte dalla Corte.
6. Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Molise, va dichiarato che non spettava allo Stato affermare la propria competenza nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale nell'ambito del porto turistico di Termoli. Di conseguenza deve essere annullata la impugnata nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, del 17 settembre 2007.
7. Quanto sin qui affermato, d'altronde, come già ritenuto da questa Corte (sentenze n. 255 del 2007, n. 90 e n. 89 del 2006), non esclude che lo Stato possa procedere per il futuro, con la necessaria partecipazione delle Regioni interessate in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti, e dunque anche a quello in questione, per la sua dimensione ed importanza, quel carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato sul porto stesso e sulle connesse aree portuali.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto turistico di Termoli;
annulla, per l'effetto, la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6^, prot. numero M-TRA/DINFR/9194, del 17 settembre 2007, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to: Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

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