venerdì 5 dicembre 2008

Interessante sentenza sui punti della patente e sulla competenza a decidere.

Merita di essere segnalata la sentenza del 29.7.08 n. 20564 della Corte di cassazione civile - Sezione Unite - la quale ha stabilito, tra l’altro, che in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria non è affatto preclusa l’impugnativa della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per recupero del punteggio.
Di seguito la sentenza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 29 luglio 2008, n. 20564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Carbone Primo Presidente Rel. Dott. Giovanni Prestipino Presidente di sez. Dott. Roberto Preden Presidente di sez. Dott. Maria Gabriella Luccioli Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Pasquale Picone Consigliere Dott. Fabrizio Forte Consigliere Dott. Ettore Bucciante Consigliere Dott. Giovanni Amoroso Consigliere 
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, PREFETTO DI TREVISO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti -
Contro G.L. - intimato -
Avverso la sentenza n. 805/04 dei Giudici di pace di TREVISO, depositata il 28/07/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/08 dal presidente dott. Vincenzo Carbone;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per l'A.G.O., rimessione a sezione semplice per l'ulteriore corso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice di pace di Treviso, L. G. proponeva opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione di norma sulla circolazione stradale elevato dalla Polizia stradale di Venezia il 3.7.2003, limitatamente alla sanzione di decurtazione dei punti della patente, allegando di aver provveduto alla sanzione pecuniaria.
Con sentenza del 28.7.2004, il giudice di pace accoglieva l'opposizione, ritenendo illegittima la sanzione della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per il recupero del punteggio.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il di fatto di giurisdizione del giudice ordinario avverso il provvedimento di decurtazione dei punti dalla patente per infrazione stradale, a norma dell'art. 126-bis cod. strada [1], ritenendo che tale giurisdizione si appartenga al G.A.
Ritiene il ricorrente che il provvedimento di decurtazione suddetto non attenga all'accertamento della violazione stradale, venendo effettuato proprio allorché detto accertamento è ormai concluso.
Il motivo è infondato.
L'art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992 statuisce che “all'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 1-bis qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente”.
Ne consegue che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione,quali quelli di decurtazione progressiva di punti (cfr. Cass. S.U. 11/02/2003, n. 1993; Cass. S.U. 07/02/2006, n. 2519; Cass. S.U. 06/02/2006, n. 2446; Cass. S.U. 19/04/2004, n. 7459).
Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi, anche perché un'interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23, L. n. 689 del 1981 nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorché risultino esauriti tutti i punti), mentre la consentisse per la sospensione, urterebbe contro l'omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada, determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 cost. (C. cost. 12 febbraio 1996, n. 31).
Va quindi affermata la giurisdizione dell'A.G.O.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 204-bis cod. strada, assumendo che, effettuato il pagamento in misura ridotta, risulta esaurita l'opzione tra tale pagamento e l'opposizione, per cui quest'ultima sarebbe inammissibile.
Il motivo è infondato.
L'art. 202, c. 1., d.lgs. n. 285/1992 statuisce che «per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
L'art. 203, c. 1, d.lgs. n. 285/2992 statuisce che “il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione….”.
L'art. 204-bis, c. 1, d.lgs. n. 285/1992 statuisce che: “Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione”.
Da tale quadro normativo deriva che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il “pagamento in misura ridotta” solo se effettuato nei sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione preclude, a norma degli artt. 202 e 203, primo comma, del codice della strada, il ricorso amministrativo (o giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all'impugnazione (Cass. 17/10/2005, n. 20100; Cass. n. 6167/2003).
Pertanto, quando nessun pagamento è ancora stato effettuato, il procedimento giurisdizionale è correttamente avviato, in difetto della condizione ostativa del preventivo versamento della somma, pari al minimo della sanzione; né trova in tale successivo evento motivo di improseguibilità, in quanto l'uso alternativo dei rimedi offerti dalla legge non è piu' praticabile una volta che sia stato attivato uno di essi (electa una via no datur recursus ad alteram).
Sennonché, proprio per la costruzione normativa dell'art. 202 cod. strada, secondo cui il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, per le stesse non vi è preclusione all'opposizione al prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento in misura ridotta.
Tale pagamento in misura ridotta, infatti, comporta solo un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata (che della sanzione pecuniaria è il presupposto necessario giuridico-fattuale), ma, proprio perché il pagamento non influenza le sanzioni accessorie, non è impeditivi delle opposizioni (di cui agli artt. 203 e 204 bis cod. str.) che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione né la sanzione pecuniaria né la violazione contestata (ad esempio, perché la violazione già astrattamente non contemplava tale sanzione accessoria o non la prevedeva nella misura applicata).
Tanto si è verificato nella fattispecie, avendo l'opponente contestato davanti al giudice di pace non la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata (per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta), ma l'illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per recupero del punteggio.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Il Presidente est. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 LUGLIO 2008.


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