martedì 30 settembre 2008

Nelle gare d'appalto l'invio di un documento via fax è valido ?

Ormai la pubblica amministrazione e i cittadini si devono rendere conto che la legge esiste è va applicata.

Il T.A.R. Lazio, Sez. III quater, ha confermato:

"La comunicazione a mezzo fax, essendo attuata mediante l'utilizzo di un sistema che consente di documentare sia la partenza che la ricezione del messaggio con il c.d. rapporto di trasmissione, è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l'effettività della comunicazione stessa, quindi a far decorrere termini perentori senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire prova ulteriore quando il rapporto di trasmissione indichi che questa è avvenuta regolarmente"

"In tal senso si era del resto già mossa la normativa precedente (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) che consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (art. 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (art. 43, comma 3) tanto è vero che "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale" (art. 43, comma 6 e art. 45 del codice dell'amministrazione digitale art. 45 d.lgs 82 del 2005).

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