Ora arriva una sentenza del T.A.R. Puglia sezione di Lecce che conferma il mio personale convincimento e che quindi condivido pienamente, ovvero, che anche i proprietari dei terreni devono fare la loro parte.
Ebbene l'amministrazione locale del Comune di Casarano (Lecce) aveva emesso un'ordinanza sindacale nei confronti di un proprietario di un terreno dopo aver avuto lei stessa una richiesta di sgomberare il materiale abbandonato ai bordi del terreno da parte del proprietario. L'aministrazione locale, invece, con coraggio e bisogna darne atto, ha intimato, allo stesso, con una ordinanza sindacale la rimozione dei rifiuti abbandonati.
Il proprietario, pertanto, non ritenendosi colpevole di ciò aveva impugnato l’ordinanza innanzi al T.A.R. il quale ha confermato la legittimità del provvedimento anche per “culpa in vigilando”.
Questa sentenza la ritengo coerente e molto importante poiché solo in questo modo si può incominciare a vedere meno discariche a cielo aperto perlomeno nei terreni dei privati.
Altro discorso è invece quando si tratta di terreni pubblici. Materia che non credo tarderà ad essere trattata.
Quindi il T.A.R. Puglia sezione di Lecce con questa sentenza che farà da apri pista ha stabilito (30.1.08) che i rifiuti abbandonati dovrà smaltirli il proprietario del fondo soprattutto se non ha fatto in modo di impedire, per esempio prevedendo un recinto, l’abbandono dei rifiuti.
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