martedì 30 settembre 2008

Interessanti sentenze sugli incendi propagati dai veicoli in sosta e quelli privi di assicurazione rca.

Meritano di essere segnalate le sentenze della Corte di Cassazione civile, sez. III, del 22.5.08, n. 13239 e quella della sez. II del 2.9.08 n. 22035.

Cona la prima la Corte ha stabilito infatti che anche l’incendio che si propaga dal veicolo in sosta deve considerarsi un evento relativo alla circolazione stradale con conseguente diritto di azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore del veicolo salvo che l’incendio stesso non derivi dall’azione dolosa di terzi la quale è da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione e l’incendio (Cfr. Cass. 5033/2000, 4575/1998 e 950/1992, 11467/1990).

Con la seconda ha confermato che le auto vecchie abbandonate per strada devono avere la copertura assicurativa. Infatti, "L’art. 1, L. 24 dicembre 1969, n. 990 prevede l’obbligo dell’assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” e l’art. 2, 1° co., d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, contenente il regolamento esecutivo della Legge n.990 del 1969, dispone che “Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.

Quanto a questi ultimi, la Corte ha affermato che i veicoli, ancorché privi di parti essenziali per un’autonoma circolazione o fortemente danneggiati od usurati, non sono esclusi dall’obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione alto stato di rottame, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all’asporto ed alla successiva demolizione (cfr.: cass. civ., sez. I, sen . 29 novembre 2004, n. 22478; cass. civ. sez. I, sent. 9 maggio 1991, n. 5189; cass. civ., sez. I, sent. 15 giugno 1988, n. 4086).

L'affermazione in conformità alla disposizione dell’art. 7, n. 3, lett. 1), voce 16.01.00 all. A, dell’ abrogato d.lgs. n. 22/97 (vedi ora per una identica formulazione l’art. 184, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), secondo la quale costituisce requisito oggettivo per la classificazione come fuori uso dei veicoli a motore, rimorchi e simili, l’assoluta impossibilità materiale od inconvenienza economica del ripristino dell’idoneità del veicolo alla circolazione, con la quale doveva concorrere ai fini della loro qualificazione come rifiuti anche l’ulteriore requisito soggettivo dell’essersi di essi il detentore di disfatto o di avere egli deciso l’obbligo di disfarsi, richiesto dall’art. 6, n. 1 lett. a) dello stesso d.lgs.

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