Nelle separazioni, ha stabilito la prima Sez. Civile della Corte di Cassazione (Sent. 19065/08), può essere ravvisato l'addebito al coniuge che è restato “indifferente” alla depressione dell'altro e che non gli ha fornito alcun supporto morale o economico.
La Corte ha sottolineato nel caso di specie la violazione da parte del marito "dell'obbligo di assistenza posto a suo carico dall'art. 143 c.c. in favore della moglie, quale ammalata e parte più debole nel rapporto; le circostanze di fatto riportate nella relazione del servizio sociale, da cui si è rilevato il distacco dell'uomo e la mancata cura della moglie, sono risultate in sostanza riferite anche dai testi di parte ricorrente, sentiti nel giudizio di primo grado”.
Attenti quindi alla violazione dei doveri di assistenza coniugale.
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