L’accesso va riconosciuto anche nei confronti degli atti interni in quanto documenti sottratti in forza di norme regolamentari della P.A..
Il Consiglio di stato, sez. VI, una volta per tutte, con la sentenza n. 3083 del 19.06.08 chiarisce il diritto di accesso agli atti che viene riconosciuto, stabilisce l'Alto Consesso, anche quando si tratta di relazioni tecniche relative alla determinazione di valori, importi e/o stime, ed anche quando il divieto sia imposto da norme regolamentari adottate dall’Ente.
La fattispecie riguarda appunto il formale diniego alla richiesta di accesso ad una relazione tecnica concernente la determinazione dei canoni d’uso per gli alloggi, detenuta da una Agenzia del Demanio.
L'aministrazione sosteneva invece che la relazione tecnica sarebbe esclusa dal diritto di accesso a norma dell’art. 10, comma 3, punto b) del provvedimento in data 24.1.2007 dell’Agenzia del Demanio, riferito alle “relazioni tecnico-descrittive, prodromiche alla stima dei beni dello Stato”.
Ma il Consiglio di Stato, ha ritenuto di riconoscere l'ampia garanzia prevista dall’art. 24, co. 7, L. n. 241/90 e s.m.i. perchè il ricorrente avrebbe dovuto “curare e difendere i propri interessi giuridici” peraltro in un procedimento giurisdizionale in corso contro la stessa amministrazione.
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