Interessante la sentenza n. 22602 della Corte di cassazione, V sezione penale, che stabilisce che le videoriprese ormai sempre più diffuse si devono fare dalla propria proprietà e al di fuori della “sfera di privata dimora di un singolo soggetto”.
Da oggi in poi si può installare una videocamera ed inchiodare il proprio vicino mentre mette in atto le proprie ritorsioni.
Ancora più importante è che sono “probatoriamente utilizzabili le videoregistrazioni effettuate dalla parte offesa di reiterati atti vandalici e di danneggiamento ai danni della porta del proprio appartamento, della porta dell’attiguo garage e della cassetta postale antistante l’ingresso dell’appartamento, dal momento che l’area interessata dalle videoregistrazioni, operate con telecamera sita all’interno dell’appartamento, ricade nella fruizione di un numero indifferenziato di persone e non attiene alla sfera di privata dimora di un singolo soggetto”.
Le riprese effettuate dalla pubblica via tramite camera esterna all’edificio per esempio verso l’ingresso di un privato edificio, balconi e cortili vanno “considerate legittime, e pertanto utilizzabili, le videoregistrazioni dell’ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell’attività di una società commerciale, eseguite dalla polizia giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all’esterno dell’edificio stesso, non configurando esse un’indebita intrusione nè nell’altrui privata dimora, nè nell’altrui domicilio, nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con il luogo in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla a ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza”
martedì 30 settembre 2008
Corte di cassazione: si alle videoriprese verso luoghi pubblici da parte dei privati per difendere le proprie cose.
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