martedì 30 settembre 2008

Multa per un passaggio col rosso ? Annullabile se ci sono anche i testimoni che sostengono il contrario.

Merita di essere segnalata la sentenza n. 21816/08 della II sezione della Corte di Cassazione, con la quale ha stabilito che la multa per un passaggio col rosso è annullabile se oltre al conducente ci sono i testimoni che sostengono il contrario.
Secondo la Corte infatti il pubblico ufficiale non è infallibile specie quando «i corpi-oggetti» sono in movimento.
Quindi è possibile che un vigile urbano, possa sbagliare ed essere tratto in inganno dall'errata percezione «di corpi-oggetti in movimento».
In assenza della moviola, la parola di un agente che fa una multa per «passaggio con semaforo rosso», può essere messa in discussione fino ad annullare il verbale davanti al giudice di pace.
Non è necessaria quindi in questi casi la querela per falso.
I testimoni possono dimostrare l'errata valutazione dei fatti «non trattandosi di una realtà statica ma di un corpo-oggetto in movimento» suscettibile di diverse ricostruzioni.
Occorre però evidenziare che il giudice di pace nel caso specifico aveva rigettato le testimonianze a favore della ricorrente, basandosi «sull'efficacia fino a querela di falso del verbale di contravvenzione».
La veridicità dei fatti, però, secondo i giudici della Corte di Cassazione «poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della realtà» e quindi il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio.
Con la stessa sentenza i giudici hanno anche stabilito che l'efficacia fino a querela di falso «non sussiste quando, le circostanze, in ragione della loro modalità di accadimento repentino non si siano potute verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiamo pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento».
In questo caso «quanto attestato dal pubblico ufficiale concerne non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi senza oggetti in movimento) bensì l'indicazione di un corpo o un oggetto in movimento».
Si devono compiere i «necessari accertamenti», quindi, ed il giudice di pace ha sbagliato proprio perchè «non ammettendo la prova testimoniale» non ha tenuto conto che i testimoni potessero fornire una versione diversa dei fatti.

Nessun commento: